La sala del commiato è un luogo dove mantenere in custodia e in esposizione prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato.
Per svolgere l’attività è necessario ottenere l’autorizzazione rilasciata dal SUAP; l’attività può essere effettuata solo da soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che sussistano i requisiti richiesti.
Le sale del commiato devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa nazionale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.
Le sale del commiato possono prevedere trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa in vigore.
La sala del commiato non può essere collocata nell’ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. Sono i Comuni che definiscono l’ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.
Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell’ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alle agenzie servizi/onoranze funebri.