Svolge la supplenza temporanea ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 quando i sindaco:
- è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie, ecc.);
- pur presente, è occupato nell'esercizio di altre funzioni d'istituto (impedimento temporaneo materiale) o versa in una situazione di astensione obbligatoria in relazione a un atto (impedimento temporaneo giuridico);
- è stato sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 235/2012.
In tutti i casi in cui sostituisce il sindaco, il vicesindaco esercita anche le funzioni a lui spettanti in qualità di ufficiale del Governo.