Si tratta della licenza di P.S. prevista dall’ Art. 37 T.U.L.P.S. ; in deroga al principio generale di divieto di vendita ambulante di armi, con SCIA presentata al Comune è consentita la vendita degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. Devono munirsi di tale titolo di polizia i commercianti su aree pubbliche che vendono, ad esempio, articoli quali coltelli, scuri, falci, falcetti, ecc…
Mentre in precedenza la licenza rilasciata dal questore aveva efficacia provinciale, tenuto conto dei limiti di competenza territoriale dei comuni, la predetta licenza dovrà essere acquisita (o, meglio, la SCIA dovrà essere presentata), nel Comune ove il commerciante intende esercitare la attività di vendita in forma ambulante di oggetti da punta e taglio (si consiglia comunque di consultare la eventuale normativa comunale in materia e/o gli uffici competenti).
La SCIA si aggiunge dunque all’autorizzazione per il commercio su area pubblica. Il segnalante deve essere già in possesso di autorizzazione per commercio su area pubblica.
Del rilascio del provvedimento è data tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’ Art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comma 4.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica reperibile sulla procedura relativa al commercio su area pubblica.